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Indennizzo di cui alla L. 210/1992 – Stop alla rivalutazione integrale secondo il tasso di inflazione programmato (t.i.p.)

Sembra ormai inevitabile la conversione in legge della "manovra correttiva" (Decreto Legge n. 78/2010) i cui commi 13 e 14 dell'art. 11 prevedono, da un lato, che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui si compone l'indennizzo ex legge n. 210/1992 non debba essere rivalutata secondo il tasso di inflazione (comma 13) e, dall'altro, che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto cessi l'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare gli indennizzi anche in forza di una sentenza (titolo esecutivo) (comma 14).

Un brutto colpo per coloro che hanno fatto (o si accingevano a fare) causa per ottenere la rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato della somma corrispondente all'indennità integrativa speciale dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92.

A nulla sono valsi i nostri sforzi e quelli di altre associazioni per tentare di rimuovere o modificare i commi 13 e 14 del citato art. 11: abbiamo organizzato incontri istituzionali e contattato numerosi parlamentari.
Grazie anche al nostro impegno sono stati presentati emendamenti (anche da parte di esponenti della maggioranza del Governo), ma purtroppo non sono stati presi in considerazione.

Fermo restando possibili sviluppi futuri, allo stato attuale si può ragionevolmente affermare quanto segue:

a) per chi aveva intenzione di intentare causa finalizzata all'ottenimento della rivalutazione in argomento: a decorrere dal 1° Giugno 2010 l'eventuale vertenza si rivelerebbe a dire poco in salita; peraltro, sarebbe forse possibile appigliarsi a profili di incostituzionalità della normativa venutasi a formare, secondo quanto ci ha riferito il nostro Consulente Legale Avv. Luigi Delucchi: ci riserviamo in futuro di approfondire tale tematica con l'ausilio del nostro legale;

b) per chi attualmente ha una vertenza in corso: la causa rischia di essere compromessa, fermo restando quanto esposto al punto a) circa eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta;

c) per coloro che già avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato che riconosceva loro il diritto alla rivalutazione integrale dell'indennizzo ex legge n. 210/1992 secondo il t.i.p.: fermo restando che le somme percepite non dovranno essere restituite, per il futuro ci sembra di capire che, stando al testo della norma, la rivalutazione dell'indennizzo venga a cessare con contestuale ripristino degli importi originari.

Dopo la pausa estiva ed in collaborazione con altre associazioni di tutela dei soggetti danneggiati saranno esplorate eventuali iniziative al riguardo.

La redazione di EPAC-Onlus

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