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Cassazione: il Ministero della Salute deve risarcire i danni conseguenti alle emotrasfusioni

Corte di Cassazione sez.III Civile, sentenza n.22832 del 29/09/2017, il Ministero della Salute è tenuto a rispondere dei danni conseguenti all’omissione di attività di controllo e di vigilanza particolarmente in riguardo della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, dei danni derivanti ad epatite da infezione HIV contratte da soggetti emotrasfusi.

Il Fatto
Un cittadino S.G. del napoletano nel 1982, fu sottoposto ad emotrasfusioni. Successivamente iniziò a manifestare dei sintomi, la diagnosi epatopatia da HCV, presumibilmente, contratta a causa delle emotrasfusioni non adeguatamente controllate.

S.G. si rivolge quindi in tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni al Ministero della Salute in quanto responsabile della sicurezza delle cure erogate ai cittadini.

Tribunale di primo e secondo grado
Il Tribunale di Napoli con pronuncia n. 6136 del 2008 in primo grado rigetta la richiesta di risarcimento dei danni.

S.G. insiste e ricorre presso la Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza del 3/5/2014, accoglie l’istanza e condanna il Ministero della salute al pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 162.014,40, oltre a rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Corte Suprema di Cassazione
Il Ministero della Salute si oppone alla suindicata pronunzia di condanna e risarcimento e ricorre in cassazione. Resiste con controricorso S.G.

Il Ministero della Salute nella sua memoria, sottolinea il Difetto del nesso di causalità tra le trasfusioni subite da S.G.e la patologia epatica dallo stesso sofferta. In particolare, osserva che “dei quattro classici criteri utilizzati dalla scienza medico-legale per la dimostrazione del nesso di casualità, se i primi tre (compatibilità del luogo, del tempo ed efficacia dell’agente causale) sono certamente presenti nel caso in esame, risulta tuttavia carente il quarto e cioè la convincente dimostrazione della mancanza di altre cause efficienti che bene sarebbero potute insorgere nel lungo periodo tra il fatto indicato come fonte di contagio e la diagnosi certa della patologia”.

Inoltre secondo il Ministero della Salute la condotta omissiva relativa all’identificazione di un agente infettante quale quello della epatite C, allora cd. “non A non B”; non può ritenersi colposa, perché all’epoca era sconosciuto.

La sentenza definitiva n.22832 del 29/09/2017
Il ricorso del Ministero della Salute è respinto, il risarcimento riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli a S.G. è dovuto (Euro 162.014,40). Condanna inoltre il ricorrente Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Le ragioni della sentenza
Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine, tra l’altro, alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584. Da ultimo v. Cass., 29/8/2011, n. 17685).

Le fonti normative obbligano il Ministero della salute alla prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo ma ancor prima al generale principio di solidarietà sociale con il dovere di buona fede e correttezza.(cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass. 12/12/2014 n. 26152; Cass. 16/10/2015, n. 20933).

La sentenza della Cass. Sezioni Unite n. 581 del 11/01/2008 rileva che ove sia accertata “l’omissione di tali attività” (di vigilanza e controllo)….“con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto” e “l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati” può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione “sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento”….è dovere del Ministero… vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati. Particolarmente pregnante di diligenza nell’impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, per evitare o ridurre un rischio…. correlato alla trasfusione”.

La delimitazione temporale della responsabilità del Ministero sussiste a decorrere dal 1978 (data di conoscenza dell’epatite B) anche per gli altri due virus (HIV e HCV epatite C). Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus (cfr. Cass., 29/8/2011, n. 17685 )

Secondo la Corte il Ministero avrebbe dovuto accertarsi che i donatori “..non presentassero alterazione alle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali già all’epoca in vigore”.

Conclusione
Nel fatto esaminato “..il contagio è derivato dall’emostrasfusione del 1982 ed il Ministero non ha dimostrato di aver assolto ai doveri di vigilanza che la legge gli imponeva, né presso la struttura ospedaliera sono stati reperiti dal CTU nominato in primo grado i registri del 1982 sull’erogazione del sangue ai pazienti (tra cui l’appellante).”.

Unico responsabile del contagio è il Ministero “poiché nessuna responsabilità è emersa a carico della facoltà di chirurgia della Università Federico II, risultando pacifica la provenienza delle sacche di sangue dal Ministero anche in assenza di documentazione attualmente reperibile e non essendo contestata all’Università alcuna ulteriore negligenza.”.

Fonte: infermieristicamente.it

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