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Legge di stabilità: finanziati gli arretrati della rivalutazione dei percettori indennizzo L. 210/92

Il testo dell’art. 186 della Legge di stabilità recita:

186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l’attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno 2016, di 289 milioni di euro per l’anno 2017 e di 146 milioni di euro per l’anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

In pratica

Viene destinato alle Regioni un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno 2016, di 289 milioni di euro per l’anno 2017 e di 146 milioni di euro per l’anno 2018 per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale. Tale contributo è ripartito tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

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