HCV post intervento causato dal sinistro stradale, escluso il nesso causale
Particolare caso di contagio da HCV derivante da emotrasfusione eseguita nel corso di intervento chirurgico per le lesioni riportate da sinistro stradale: è da escludersi il rapporto di causalità.
La vicenda
Il sinistro stradale in questione risale all’anno 1974 e la vittima, terzo trasportato sul veicolo tamponato da un camion, veniva sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza e a 5 emotrasfusioni.
Molti anni dopo, precisamente nel 2007, veniva diagnosticata l’epatite da virus HCV e la Commissione Medica Ospedaliera esprimeva giudizio positivo circa il nesso causale fra la patologia e le emotrasfusioni a cui era stata sottoposta la vittima.
Entrambi i Giudici di merito rigettano la domanda di risarcimento argomentando che la causa del danno lamentato (epatite C) erano le emotrasfusioni e, “trattandosi di patologia del tutto avulsa dal novero delle conseguenze ordinarie di un sinistro stradale, unica causa dell’evento di danno erano le dette emotrasfusioni, sicché il sinistro stradale era il mero antecedente temporale del tutto sganciato dalla successiva autonoma e determinante condotta”.
Il ricorso in Cassazione
La vicenda approda in Cassazione dove la vittima invoca il riconoscimento del nesso causale tra il sinistro stradale e l’infezione da HCV.
La Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. III, 28 marzo 2024, n. 8429) ha statuito l’inesistenza del rapporto di causalità fra l’evento dannoso (epatite C), contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le lesioni.
Il criterio della doppia norma violata
Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, specificano che secondo il c.d. criterio dello scopo della norma violata, “quando l’illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone l’individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all’evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L’illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento”.
In applicazione di tale principio, viene escluso che l’infezione da HCV cagionata da emotrasfusione in corso di intervento chirurgico provocato dal sinistro stradale, costituisce concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il sinistro stesso, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica.
L’esistenza del requisito soggettivo della colpa, sotto il profilo delle regole della circolazione stradale, non estende sul piano eziologico la responsabilità per l’evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell’infezione, che la regola violata non mirava a prevenire.
Conclusivamente, la Suprema Corte formula il seguente principio di diritto: “non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni”.
Avv. Emanuela Foligno
Fonte: responsabilecivile.it