Rivaluzione L. 210/92: Tutti gli emendamenti al DL N. 2228 riguardanti all’articolo 11 comma 13 e 14
Abbiamo provveduto a fare una raccolta di tutti gli emendamenti presentati al DL. 2228 che saranno tutti discussi presso la V Commissione Bilancio del Senato. Pare evidente che da entrambi le parti politiche esiste la volontà di eliminare la decisione inappropriata del Governo in merito alla rivalutazione monetaria sulla parte integrativa speciale che compone l’indennizzo 210/92.
Vi aggiorneremo sull’evolversi di questa vicenda, augurandoci che venga tutto risolto.
Di seguito gli emendamenti in ordine numerico presentati al Senato.
11.52
BERTUZZI, BASSOLI
Sopprimere i commi 13 e 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis
1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».
11.53
FERRANTE, DELLA SETA
Sopprimere i commi 13 e 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis
1. All'articolo 82, cornma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».
11.54
ASTORE, PISTORIO
Sopprimere i commi 13 e 14.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 fino a concorrenza dell'onere».
11.55
CURSI, TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Sopprimere i commi 13 e 14.
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.56
D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI
Sopprimere i commi 13 e 14.
11.57
BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, IGNAZIO MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO
Sopprimere i commi 13 e14.
11.58
MASSIDDA
Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:
«13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, si interpreta in senso che il previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, viene riconosciuta l'applicazione della rivalutazione annua in base al tasso di inflazione verificatosi viene stabilita nel senso di riconoscere, al previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, l'applicazione della rivalutazione annua in base al tasso d'inflazione verificatosi.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si riconosce al previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, l'applicazione della rivalutazione annuale in base al tasso d'inflazione verificatosi. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.59
BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, IGNAZIO MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è anch'essa rivalutata secondo il tasso d'inflazione».
11.60
BUTTI, SAIA
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.61
MASSIDDA
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si riconosce al previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, l'applicazione della rivalutazione annua in base al tasso d'inflazione verificatosi. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.