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Risarcimento e transazioni: indiscrezioni preoccupanti per i trasfusi occasionali

Il 27 Luglio 2010 si è tenuta la prima di una serie di riunioni convocate dal Ministero della Salute per illustrare i dettagli relativi ai contenuti tecnici dei moduli transattivi alle associazioni ed ai legali dei soggetti danneggiati da sangue infetto che hanno inoltrato domanda per accedere alle transazioni.

Va detto, peraltro, che le Associazioni saranno convocate il 3 Agosto: tuttavia, abbiamo appreso i contenuti delle proposte del Ministero della Salute dal nostro Consulente Legale Avv. Luigi Delucchi che è stato convocato per la riunione del 27 luglio.

Forniamo qualche dettaglio.

Emofilici e talassemici
Ai soggetti affetti da emofilia e talassemia verranno proposte le stesse somme riconosciute in occasione della prima transazione dell'anno 2003: si va, pertanto, dai soggetti deceduti (con o senza nesso causale con la patologia) cui verranno offerti circa Euro 619.000,00, ai soggetti per i quali non vi è ancora sentenza e con oltre 50 anni d'età (al momento della manifestazione del danno) cui veranno proposti circa Euro 388.000,00.
In relazione a queste categorie di danneggiati non si tiene quindi conto dell'entità del danno riportato a seguito del contagio, ma solo della presenza o meno di una pronunzia favorevole e dell'età al momento del manifestarsi dell'evento dannoso.

Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
Il Ministero della Salute si deve ancora esprimere.

Emotrasfusi occasionali

Sono oggetto di discriminazione in quanto, nella maggior parte dei casi, vengono proposte delle cifre che appaiono ingiustificate ed incongrue.

Facciamo qualche esempio.

Per i soggetti deceduti il Ministero dellaSalute distingue tra deceduti con nesso causale con la patologia e senza nesso: agli eredi dei soggetti deceduti con nesso verranno offerte somme che vanno da Euro 619.000,00 (0-40 anni di età al momento della manifestazione del danno) ad Euro 594.748,00 (oltre 50 anni di età al momento della manifestazione del danno).
Trattasi di somme tutto sommato congrue e sovrapponibili a quelle offerte ad emofilici e talassemici.

Mentre agli eredi dei soggetti deceduti senza nesso verranno offerte somme che vanno da circa Euro 464.000,00 (0-40 anni di età al momento del manifestarsi del danno e titolari in vita di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 nella misura prevista in relazione alla 1^, 2^, o 3^ categoria) a circa Euro 109.000,00 (oltre 50 anni di età al momento del manifestarsi del danno e titolari in vita di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 nella misura prevista in relazione alla7^ o 8^ categoria).

Ma la vera discriminazione pare realizzarsi nei confronti dei soggetti emotrasfusi occasionali che non hanno ancora ottenuto una sentenza favorevole ed hanno riportato un danno irreversibile quantificato nel corso del procedimento per il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della Leggen. 210/1992 nella misura prevista in relazione alla 7^ o 8^ categoria della tabella di legge: a questi soggetti verranno proposte somme che vanno da Euro 96.680,00 (0-40 anni d'età al momento della manifestazione del danno) ad Euro 65.742,00 (oltre 50 anni d'età).

Il copione inaccettabile è sempre quello: la suddivisione in “categorie” alcune delle quali godono inspiegabilmente di trattamenti economicamente vantaggiosi rispetto alle altre.

Nessuno dei funzionari ministeriali è in grado di fornire una motivazione che abbia un senso logico: tutto ciò appare pura discriminazione.

Probabilmente i trasfusi occasionali scontano una colpa: l'essere così numerosi (il 47% delle domande di adesione a transazione) da costringere qualcuno a sforbiciare sugli importi (tuttavia, solo sui loro importi).

Eppure il virus è lo stesso, il danno è lo stesso, le sofferenze sono le stesse...

Ma vi è di più.
Difatti, sembra che l’Avvocatura dello Stato intenda escludere dalle transazioni coloro che hanno subito il contagio post-trasfusionale in epoca anteriore al 1978: questo sbarramento temporale è un'arbitraria interpretazione perché, come ampiamente noto, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 581/2008 hanno chiarito che la responsabilità da contagio da epatite C ed HIV del Ministero della Salute risale all'epoca di conoscenza dell'epatite B (e quindi, quantomeno, sin dalla fine degli anni '60).
Inoltre,l'Avvocatura dello Stato pare intenda impedire la stipula delle transazioni con quei soggetti che abbiano intentato causa oltre 5 anni dalla presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210/1992 (se viventi) o 10 anni se eredi di soggetti deceduti.
Tutto ciò è incomprensibile ed inaccettabile.

L’associazione si opporrà a tale stato di cose sotto due profili:
- alla discriminazione di trattamento economico che si intende perseguire tra le varie “categorie” di danneggiati;
- ai due paletti che l'Avvocatura dello Stato sembra volere utilizzare allo scopo di escludere molti soggetti dalle transazioni e cioè lo "sbarramento temporale" all'anno 1978 e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Se le nostre istanze non venissero ascoltate, non escludiamo di abbandonare le audizioni quale atto dimostrativo ed in segno di protesta.

L’Associazione informerà puntualmente i propri sostenitori dei successivi passaggi della procedura transattiva.

La redazione di EPAC onlus

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